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02/03/11

LE IENE - Parcheggi Blu Illegali - Strisce Blu illegittime ...


CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO GENNAIO 2009:

Violazione art. 7 comma 6 del codice della strada:
“ Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.

Devono essere destinate delle aree al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante DISPOSITIVI DI CONTROLLO di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

Art. 2. Definizione e classificazione delle strade

STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; PER LA SOSTA SONO PREVISTE APPOSITE AREE O FASCE LATERALI ESTARNE ALLA CARREGGIATA, ENTRAMBE CON IMMISSIONI ED USCITE CONCENTRATE.

il video oscurato su you tube lo trovi qui

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/211717/viviani-parcheggi-blu-illegali.html



Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. (2)

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. (2)

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (2)

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 675 a euro 2.714. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)


(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.


il video oscurato su you tube lo trovi qui

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/213117/viviani-parcheggi-blu-illegali-2.html




http://www.aci.it/?id=465

http://www.patente.it/codice/7.htm

LE IENE - Il Finto scoop ( G.Conversano,N.Senicar ) - Video le iene sui falsi scoop


Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Da ideatori dello scherzo a vittime. Anche 'Le Iene' sono cadute nella rete del gossip e con loro Nina Senicar, la bellissima showgirl di origini serbe che, facendo da complice al programma di Italia 1 per svelare i retroscena dei finti scoop, si è trovata 'sbattuta' sulle pagine del settimanale 'Visto', che pubblica le foto di Nina e dell'ex tronista Giovanni Conversano ritratti al parco mentre si scambiano tenere effusioni. "Era la prima volta che lo vedevo, non sapevo neanche chi fosse e la cosa è abbastanza imbarazzante - sottolinea la Senicar all'ADNKRONOS - cerco di stare lontana dal gossip e invece mi ci trovo proprio in mezzo! ''.
"Lo scherzo - dice - è venuto benissimo e mi sono prestata molto piacevolmente ma i giornali scandalistici sono pronti a tutto pur di vendere e ci sono persone che pur di apparire sui giornali farebbero qualunque cosa! Quello era un set delle 'Iene' non una cosa reale. Volevamo fare uno scherzo e siamo diventate le vittime - scherza - non ci posso credere!. Più avanti probabilmente agirò anche per vie legali".
"Volevamo fare un pezzo per documentare come funzionano comparsate sui magazine di gossip - spiega Davide Parenti, capo progetto e ideatore 'Le Iene' - come avviene l'ingaggio, cosa chiede l'artista e come si costruiscono dei finti scoop. Così abbiamo deciso di costruirne uno noi, abbiamo contattato un manager che vende abitualmente foto a questo tipo di giornali, una sorta di 'Corona', e gli abbiamo fatto telefonare a una serie di artisti chiedendogli di posare in alcune foto con la Senicar''.
"Loro - continua Parenti - come avviene in questi casi, ci hanno chiesto soldi e condizioni. Alla fine ne abbiamo convinti due o tre e dopo qualche prova abbiamo deciso di optare per Conversano, che era all'oscuro dello scherzo. Così abbiamo realizzato un filmato riprendendolo con la telecamera nascosta per far vedere cosa avviene. Il filmato è venuto talmente bene, si vedono i due in macchina che si scambiano finti baci e che passeggiano in un parco, che decidiamo di usarlo per la puntata di apertura della la prossima stagione. Ma qualcuno si è venduto le foto prima della messa in onda''.
E sul fotografo autore degli scatti e complice de 'Le Iene', Parenti aggiunge: "C'aveva detto che avrebbe venduto le foto dopo la messa in onda del servizio. Lui dice di non sapere come siano finite nelle mani del settimanale e sostiene che il servizio fotografico appartiene a qualcun'altro''. Per quanto riguarda l'ex tronista Parenti conclude: "Alla fine gli abbiamo detto dello scherzo!''.
"Le foto mi sono state vendute da un'agenzia fotografica - afferma Giorgio Barbieri, caposervizio di 'Visto' - come 'servizio paparazzato esclusivo', nella stessa settimana avevamo già realizzato un servizio con Conversano e l'ex Pupa Mary Carbone che diceva di essere incinta di lui. Conversano c'aveva informato dello scherzo de 'Le Iene' ma c'aveva anche lasciato intendere che il flirt con la Senicar era partito proprio da lì. Comunque - conclude - contatteremo l'agenzia fotografica per chiarire le cose''.

il video oscurato su you tube lo trovi qui

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/211724/gauthier-i-venditori-di-gossip.html



La settimana scorsa Giovanni Conversano è stato vittima di un servizio delle Iene sulle finte notizie di gossip. Il servizio fatto dal programma di Italia1 aveva come obbiettivo quello di smascherare le finte notizie che vengono costruite dai vip del mondo dello spettacolo.

All’ex tronista di Maria De Filippi viene proposto di fare un finto rubato, cioè una storia d’amore falsa nella realtà ma vera solo sulle riviste di gossip, con la bellissima Nina Senicar e Giovanni accetta di buon grado.

Una settimana dopo la messa in onda del servizio Conversano decide di precisare alcuni punti e accusa Le Iene: “Lo scherzo delle Iene ha messo a nudo indubbiamente aspetti del mondo dello spettacolo noti a tutti, che non ho creato io. Tra l’altro Le iene sono state abili in fase di montaggio ad eliminare tutte le argomentazioni, i comportamenti, i suggerimenti che loro hanno fatto a me tramite Nina, per portarmi a sottolineare determinati aspetti di loro interesse. Le stesse foto sono state fatte dai loro fotografi e poi vendute ai giornali, ma ovviamente il messaggio arrivato a casa non è stato questo: sembrava le avessi vendute io”.

continua su: http://gossip.fanpage.it/giovanni-conversano-accusa-le-iene-hanno-manipolato-il-gossip-con-nina-senicar/#ixzz1FUgaSDMT Fanpage Social Media



i 33 minuti senza tagli del servizio sui falsi scoop delle iene
al link qui sotto ...

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/213129/giovanni-conversano.html

02/11/10

LE IENE - Vip rimbalzati in discoteca - Discoteche e buttafuori










Il talento si forma nella quiete, il carattere nel fiume della vita umana.
_Wolfgang Goethe

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